Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Per quanto riguarda il trasporto dei viaggiatori e di merci dalla Germania in Italia e viceversa, o attraverso questi due paesi, la Svizzera si impegna a che le strade ferrate federali accordino alle ferrovie della Germania e dell'Italia almeno gli stessi vantaggi e le stesse facilitazioni che essa avra' concesso sia ad altre ferrovie fuori della Svizzera, sia a parti o stazioni qualsiansi delle ferrovie medesime, sia, infine, alle stazioni svizzere di frontiera. Le strade ferrate federali non potranno prender parte a qualsiasi combinazione con altre ferrovie svizzere che violasse questo principio.aggiunto: Convenzione-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~art8 · fonte del testo