Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 23 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per cio' che concerne il traffico dei viaggiatori che passano in transito sulla linea del San Gottardo, le tariffe massime di trasporto sono fissate come segue:
tolto: In Iª classe 10,416 centesimi per chilometro.
tolto: In IIª » 7,291 » »
tolto: In IIIª » 5,208 » »
tolto: E' riservato alle strade ferrate federali il diritto di applicare una sovratassa del 50 % per le parti della linea aventi una pendenza del 15 ‰ od oltre. Tuttavia il traffico dei viaggiatori sulla linea del Monte-Ceneri continuera' ad essere esente da sovratasse.
tolto: Le tasse e sovratasse per il trasporto dei bagagli attualmente in vigore sulla linea del San Gottardo per il traffico di transito, non potranno essere aumentate per l'avvenire.aggiunto: Convenzione-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~art10 · fonte del testo