Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Per quanto riguarda il trasporto dei viaggiatori e di merci dalla Germania in Italia e viceversa, o attraverso questi due paesi, la Svizzera si impegna a che le strade ferrate federali accordino alle ferrovie della Germania e dell'Italia almeno gli stessi vantaggi e le stesse facilitazioni che essa avra' concesso sia ad altre ferrovie fuori della Svizzera, sia a parti o stazioni qualsiansi delle ferrovie medesime, sia, infine, alle stazioni svizzere di frontiera. Le strade ferrate federali non potranno prender parte a qualsiasi combinazione con altre ferrovie svizzere che violasse questo principio.

Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~art8 · fonte del testo