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Per quanto riguarda il trasporto dei viaggiatori e di merci dalla Germania in Italia e viceversa, o attraverso questi due paesi, la Svizzera si impegna a che le strade ferrate federali accordino alle ferrovie della Germania e dell'Italia almeno gli stessi vantaggi e le stesse facilitazioni che essa avra' concesso sia ad altre ferrovie fuori della Svizzera, sia a parti o stazioni qualsiansi delle ferrovie medesime, sia, infine, alle stazioni svizzere di frontiera. Le strade ferrate federali non potranno prender parte a qualsiasi combinazione con altre ferrovie svizzere che violasse questo principio.
Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009
