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[1]I posti di ufficiale d'ordine di classe transitoria, aggiunti nei ruoli organici del Ministero e delle Intendenze di finanza, saranno rispettivamente conferiti agli scrivani assunti prima della legge 11 giugno 1897, n.182, ed attualmente in servizio, compresi gli scrivani retribuiti, a carico del Fondo per il Culto.
[2]Agli ufficiali d'ordine della classe transitoria sara' corrisposto, in aggiunta allo stipendio normale stabilito dal relativo ruolo organico, un assegno personale, non calcolabile gli effetti della pensione, equivalente alla differenza fra lo stipendio stesso e la maggiore retribuzione di cui ora fossero provvisti nella qualita' di straordinari.
[3]Resta fermo per gli ufficiali di scrittura dell'Amministrazione militare il diritto alla meta' dei posti che si renderanno disponibili nella 3ª classe degli ufficiali d'ordine del Ministero e nella 4ª classe degli ufficiali d'ordine delle Intendenze, di finanza a norma delle leggi 8 luglio 1883, n. 1470, e 14 luglio 1887, n. 4179. L'altra meta' di tali posti sara' assegnata agli ufficiali di classe transitoria.
Testo in vigore dal 10 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
