Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Dal 1° luglio 1905 lo Stato assume l'esercizio:

  • a)delle ferrovie di proprieta' dello Stato comprese nelle attuali reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;
  • b)delle ferrovie Domodossola-Iselle, Domodossola-Arona e Santhià-Borgomanero-Arona, di cui alle leggi 20 luglio 1900, n. 268, e 30 dicembre 1901, n. 530;
  • c)delle ferrovie Alessandria-Piacenza, Novi-Tortona, Vigevano-Milano, Torino-Pinerolo, Pinerolo-Torrepellice, Acqui-Alessandria, Mortara-Vigevano, Chivasso-Ivrea, Torreberetti-Pavia, Pontegalera-Fiumicino Voghera-Pavia-Brescia, Cremona-Mantova, Mantova-Modena, Palazzolo-Paratico e Monza-Calolzio, concesse all'industria privata ed ora comprese nelle reti Mediterranea ed Adriatica;
  • d)della ferrovia Lecco-Colico, agli effetti dell'art. 15 della convenzione 20 giugno 1888, approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª);
  • e)della ferrovia Napoli-Eboli, agli effetti dell'art. 31 della convenzione 28 novembre 1864, approvata con R. decreto 28 giugno 1865, n. 2401.

[2]Il Governo e' autorizzato ad assumere per mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato l'esercizio delle ferrovie Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, Roma-Viterbo, e diramazioni e Varese-Porto Ceresio in base ad accordi da prendersi coi concessionari, nonche' l'esercizio delle ferrovie da Alessandria ad Ovada, fra la stazione di Desenzano e il lago di Garda e da Livorno a Vada, ai sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate coi RR. decreti 22 aprile 1903, n. 186, 23 aprile 1903, n. 211,e 8 settembre 1904,n. 566. E' pure autorizzato a stipulare con Societa' o Ditte private contratti per l'esercizio delle linee Brescia-Iseo, Ascoli-Sambenedetto del Tronto, Teramo-Giulianova, Foggia-Lucera, Foggia-Manfredonia e Zollino-Gallipoli.

[3]Il contratto per l'esercizio della linea Zollino-Gallipoli dovra' comprendere una clausola risolutiva coordinata al riscatto della linea Francavilla-Nardo'.

[4]Governo potra' altresi' assumere l'esercizio di nuove linee in prolungamento di altre di sua proprieta' o da esso esercitate quando le condizioni delle nuove linee lo consiglino.

[5]Gli accordi e i contratti stessi saranno approvati, sentito il Consiglio di Stato, per decreto Reale che sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art1 · fonte del testo