Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Governo e' autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per attuare, alla data di cui all'art. 1, l'esercizio da parte dello Stato, procedendo agli opportuni accordi con le Societa' esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, le reti minori e le linee speciali, e con le Amministrazioni delle ferrovie estere confinanti.
tolto: Il Governo, appena promulgata la presente legge, nominera' il direttore generale, con le forme prescritte dall'art. 4, e gli dara' coadiutori in numero sufficiente scegliendoli fra i funzionari del R. Ispettorato generale delle strade ferrate e fra il personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art2 · fonte del testo