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[1]Il Governo commettera' all'industria nazionale le nuove ordinazioni di materiale contemplate dai comma d ed e dell'art. 9 e quelle dell'art. 10, provvedendo che a pari condizioni esse sieno equamente ripartite fra gli stabilimenti congeneri nelle diverse parti del Regno, ferma rimanendo la disposizione dell'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

[2]Il direttore generale potra', su conforme parere del Consiglio d'amministrazione e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, prescindere dalle gare di appalto e procedere per trattative private, quando cio' sia consigliato dall'interesse dell'Amministrazione e per assicurare un'equa ripartizione delle forniture.

[3]Nel caso di collusioni o di altre frodi degli industriali a danno dell'Amministrazione ferroviaria, o quando non sia possibile ottenere dall'industria nazionale prezzi convenienti ed equi, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, si potra', con l'osservanza delle forme prescritte nel precedente capoverso, ordinare l'appalto della fornitura all'industria estera.

Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art11 · fonte del testo