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[1]Fin dall'esercizio 1905-906 sara' iniziata la costituzione di un fondo di riserva per le spese impreviste formate col prelevamento del 2 per cento dei prodotti lordi.

[2]Dal fondo di riserva sono prelevate le somme occorrenti per le urgenti necessita' di servizio, per le quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le corrispondenti variazioni. Le somme prelevate per spese ordinarie saranno rimborsate al fondo stesso in uno o piu' esercizi finanziari.

[3]Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro inscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono fatte per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

[4]I decreti da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno, entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei conti, sono comunicati al Parlamento insieme al conto consuntivo.

[5]Fino a che le somme accumulate in questo fondo non abbiano raggiunto il 4 per cento del prodotto lordo medio avutosi nei due anni precedenti, il credito in conto corrente di cui all'art. 8 puo', per servire agli scopi indicati nel presente articolo, essere aumentato delle somme mancanti a completarlo.

[6]Le somme di spettanza del fondo di riserva per le spese impreviste sono versate in conto corrente al tesoro.

Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art12 · fonte del testo