Art. 12
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[1]Fin dall'esercizio 1905-906 sara' iniziata la costituzione di un fondo di riserva per le spese impreviste formate col prelevamento del 2 per cento dei prodotti lordi.
[2]Dal fondo di riserva sono prelevate le somme occorrenti per le urgenti necessita' di servizio, per le quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le corrispondenti variazioni. Le somme prelevate per spese ordinarie saranno rimborsate al fondo stesso in uno o piu' esercizi finanziari.
[3]Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro inscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono fatte per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.
[4]I decreti da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno, entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei conti, sono comunicati al Parlamento insieme al conto consuntivo.
[5]Fino a che le somme accumulate in questo fondo non abbiano raggiunto il 4 per cento del prodotto lordo medio avutosi nei due anni precedenti, il credito in conto corrente di cui all'art. 8 puo', per servire agli scopi indicati nel presente articolo, essere aumentato delle somme mancanti a completarlo.
[6]Le somme di spettanza del fondo di riserva per le spese impreviste sono versate in conto corrente al tesoro.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
