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[1]Al servizio di ragioneria della nuova Amministrazione e' affidato il riscontro sulla regolarita' dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilita', il riscontro sulle entrate, sul servizio di cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonche' la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.

[2]La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese. Le sue attribuzioni sono esercitate per mezzo di un ufficio speciale presso la Direzione generale.

[3]La registrazione preventiva da parte dell'ufficio speciale della Corte dei conti degli impegni delle spese e' limitata ai contratti per lavori, forniture ed approvvigionamenti che rappresentano un ammontare superiore alle L. 50,000. Da tale registrazione preventiva sono esenti i contratti per lavori, forniture ed approvvigionamenti da farsi d'urgenza per assicurare la continuita' e regolarita' del servizio.

[4]Settimanalmente sono comunicati allo stesso ufficio della Corte dei conti gli elenchi degli impegni di spese assunti senza la registrazione preventiva, compresi quelli assunti d'urgenza, nonche' gli elenchi dei mandati emessi.

[5]I ministri dei lavori pubblici e del tesoro disporranno per i controlli che crederanno opportuni.

Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art13 · fonte del testo