Che approva i provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 15
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[1]Le condizioni per i trasporti e le tariffe in vigore sulle ferrovie delle quali lo Stato assume l'esercizio sono provvisoriamente mantenute.
[2]Per le variazioni alle tariffe, che si ritenessero necessarie od opportune, continueranno ad applicarsi le norme ora vigenti.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
