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[1]Le condizioni per i trasporti e le tariffe in vigore sulle ferrovie delle quali lo Stato assume l'esercizio sono provvisoriamente mantenute.

[2]Per le variazioni alle tariffe, che si ritenessero necessarie od opportune, continueranno ad applicarsi le norme ora vigenti.

Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art15 · fonte del testo