Art. 16
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sulle linee in esercizio all'atto dell'applicazione della presente legge il numero dei treni viaggiatori, rispettivamente portato dall'ultimo orario invernale e dall'ultimo orario estivo, non puo' essere diminuito.
tolto: Per gli eventuali aumenti di treni viaggiatori giornalieri sulle linee in esercizio e per la istituzione di treni in servizio di nuove linee valgono le norme ora vigenti.
tolto: Faranno eccezione le linee di accesso al Sempione, per le quali il numero dei treni viaggiatori potra', in seguito a parere favorevole del Comitato di amministrazione, eccedere i limiti stabiliti dalle norme predette.
tolto: Il ministro dei lavori pubblici, per speciali circostanze locali, e per facilitare servizi suburbani, postali e simili, puo' per alcuni tratti di linea autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici in aggiunta ai treni ordinari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art16 · fonte del testo