Art. 18
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, di cui al precedente articolo, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.
tolto: Rimangono in vigore le disposizioni disciplinari e le relative garanzie contenute nei regolamenti allegati al decreto reale 4 agosto 1902, n. 379, emanato in esecuzione della legge 7 luglio 1902, n. 291.
tolto: Coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuita' e regolarita' del servizio sono considerati come dimissionari e quindi surrogati.
tolto: Puo' pero' il direttore generale, su parere del comitato di amministrazione, considerate le condizioni individuali e le speciali responsabilita', applicare invece un provvedimento disciplinare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art18 · fonte del testo