Art. 18
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[1]Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, di cui al precedente articolo, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.
[2]Rimangono in vigore le disposizioni disciplinari e le relative garanzie contenute nei regolamenti allegati al decreto reale 4 agosto 1902, n. 379, emanato in esecuzione della legge 7 luglio 1902, n. 291.
[3]Coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuita' e regolarita' del servizio sono considerati come dimissionari e quindi surrogati.
[4]Puo' pero' il direttore generale, su parere del comitato di amministrazione, considerate le condizioni individuali e le speciali responsabilita', applicare invece un provvedimento disciplinare.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
