Art. 19
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[1]Per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile agli stipendi e agli assegni personali, goduti dagli agenti ferroviari a carico dell'esercizio di Stato, la classificazione del reddito e' fatta ai sensi dell'art. 54, lettera d, della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.
[2]Per il personale attualmente in servizio il quale, per effetto della tassazione in categoria C, gode della esenzione e delle detrazioni di cui all'art. 55 della citata legge del 1877, l'amministrazione delle ferrovie di Stato assume a suo carico, conteggiandolo separatamente, il maggior importo dell'imposta che fosse conseguenza della tassazione in categoria D.
[3]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1922, N. 1660)).
Testo in vigore dal 14 gennaio 1923 al 22 dicembre 2008
