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[1]Il Governo e' autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per attuare, alla data di cui all'art. 1, l'esercizio da parte dello Stato, procedendo agli opportuni accordi con le Societa' esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, le reti minori e le linee speciali, e con le Amministrazioni delle ferrovie estere confinanti.

[2]Il Governo, appena promulgata la presente legge, nominera' il direttore generale, con le forme prescritte dall'art. 4, e gli dara' coadiutori in numero sufficiente scegliendoli fra i funzionari del R. Ispettorato generale delle strade ferrate e fra il personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art2 · fonte del testo