Art. 20
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[1]Agli agenti piu' anziani, esclusi quelli dei primi cinque gradi dell'amministrazione delle ferrovie di Stato, i quali, tenuto conto degli ordinamenti in vigore, si trovino, non per demerito, in arretrato nel loro stipendio o paga, saranno assegnati ogni anno, a cominciare dal 1° gennaio 1906, aumenti anticipati non compresi fra quelli previsti nei regolamenti in vigore, per una somma non minore di L. 1,200,000 nel primo anno e per la somma che sara' stabilita con la legge di bilancio in ciascuno degli anni successivi, fino a raggiungere, col cumulo degli aumenti annualmente accordati, l' importo complessivo di lire 3 milioni.
[2]Tali aumenti speciali a favore degli anziani saranno ripartiti secondo norme formulate dal comitato di amministrazione dopo sentita una speciale commissione di rappresentanti delle diverse categorie del personale, nominata nel seno di questo con le forme stabilite da un regolamento speciale.
[3]Le predette norme saranno approvate con decreto reale.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
