Art. 22
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1906 al 22 dicembre 2008. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il Governo entro il 2° semestre 1905 fara' la revisione delle competenze accessorie e la unificazione delle tabelle organiche del personale proveniente dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e dal regio ispettorato delle strade ferrate.
tolto: L'aumento di spesa derivante dalla revisione e dalla unificazione suddetta non dovra' eccedere la somma annua di un milione di lire.
tolto: I detti provvedimenti saranno approvati con decreto reale, il quale avra' effetto a datare dal 1° gennaio 1906 e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art22 · fonte del testo