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[1]Dal 1° luglio 1905 e' ammessa a favore della vedova e dei figli minori del compartecipante al consorzio di mutuo soccorso la riversibilita' del sussidio continuativo previsto dallo statuto nelle proporzioni e con le norme stabilite per la riversibilita' della pensione alla vedova ed ai figli minori del compartecipante alla cassa pensioni.

[2]Per i compartecipanti alla seconda sezione del nuovo istituto di previdenza le somme loro spettanti a termini dello statuto sono, a partire dal 1° luglio 1905, commutate in assegni vitalizi o temporanei a favore anche della vedova e dei figli minori nei modi e nelle proporzioni stabiliti nello statuto per i compartecipanti alla prima sezione.

[3]Ad assicurare il suindicato trattamento l'amministrazione provvede con aumento del suo contributo, e lo Stato assume a suo carico il disavanzo a tutto il 30 giugno 1905 derivante al consorzio di mutuo soccorso e alla sezione seconda del nuovo istituto di previdenza dall'applicazione delle predette disposizioni.

[4]Negli statuti del consorzio di mutuo soccorso e del nuovo istituto di previdenza saranno introdotte le modificazioni che conseguono dalla presente disposizione e saranno approvate con la procedura seguita per l'approvazione degli statuti medesimi.

Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art21 · fonte del testo