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[1]All'amministrazione delle ferrovie di Stato saranno affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori di costruzioni ferroviarie per conto dello Stato, nonche' la sorveglianza della costruzione di ferrovie concesse alla industria privata giusta le vigenti leggi.

[2]Le spese all'uopo occorrenti saranno rimborsate con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

[3]Ai progetti e contratti di lavori e provviste riguardanti le costruzioni ferroviarie per conto dello Stato, affidate all'amministrazione suddetta, sono applicabili le disposizioni della presente legge.

[4]Il servizio dei contratti relativi ai lavori e alla gestione delle ferrovie, al quale ora provvede il Ministero dei lavori pubblici, passa alla nuova amministrazione alla quale saranno conseguentemente assegnati, nei limiti richiesti dal servizio stesso, funzionari del suddetto Ministero con i modi e le condizioni di cui agli articoli 17 e 22.

Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art23 · fonte del testo