Art. 25
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[1]Qualora non si addivenga al riscatto delle meridionali, e' data facolta' al Governo di prendere tutti i provvedimenti occorrenti alla tutela degli interessi delle regioni servite dalle linee concesse alla societa' per le strade ferrate meridionali.
[2]E'fatto obbligo alla societa' stessa di consentire al passaggio dei treni dell'amministrazione delle ferrovie di Stato sul tratto Bologna-Faenza della ferrovia Bologna-Ancona, mediante condizioni e compensi, che in caso di disaccordo saranno stabiliti da tre arbitri inappellabili, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti e il terzo dal presidente della corte di cassazione di Roma.
[3]Il Governo e' pure autorizzato a concorrere, previ accordi con la societa' stessa, nella spesa di costruzione del secondo binario sul suddetto tratto di ferrovia da Bologna a Faenza.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
