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[1]La prima parte dell'art. 18 si applica anche agli addetti alle ferrovie concesse ad imprese private.

[2]Si applicano ad essi le altre disposizioni del predetto articolo, ove nei rispettivi regolamenti manchino prescrizioni analoghe e gli ordinamenti delle imprese assicurino al personale un equo trattamento.

Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art27 · fonte del testo