Che approva i provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 27
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[1]La prima parte dell'art. 18 si applica anche agli addetti alle ferrovie concesse ad imprese private.
[2]Si applicano ad essi le altre disposizioni del predetto articolo, ove nei rispettivi regolamenti manchino prescrizioni analoghe e gli ordinamenti delle imprese assicurino al personale un equo trattamento.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
