Art. 28
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[1]L'esercizio di Stato delle ferrovie sara' fatto per mezzo di un'Amministrazione autonoma al cui ordinamento definitivo sara' provveduto entro l'anno 1905, con apposita legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 aprile 1905.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]CARLO FERRARIS. CARCANO. RAVA. C. FINOCCHIARO-APRILE. A. MAJORANA.
[6]Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
