Art. 3
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[1]Anche prima della costituzione dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, il ministro dei lavori pubblici puo' assumere gli impegni che riconosca necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento e per i bisogni prevedibili dell'esercizio.
[2]Nel suddetto caso, per gli impegni relativi alle spese di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 9, deve essere sentito preventivamente il Comitato superiore delle strade ferrate.
[3]Degli impegni assunti a senso del presente articolo sara' tenuto conto nella formazione del bilancio di cui all'art. 6.
[4]Ai pagamenti che si debbono fare prima del 1° luglio 1905 si provvedera', nei limiti di L. 250,000, con prelevamenti dal fondo di riserva istituito con la legge 30 giugno 1904, n. 293, e inscritto nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905. Le somme prelevate saranno rimborsate dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato e reintegrate nel detto fondo sull' esercizio finanziario 1905-906.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
