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[1]L'Amministrazione delle ferrovie di Stato esercita le sue funzioni sotto la responsabilita' del ministro dei lavori pubblici. Ad essa presiede il direttore generale, coadiuvato da un Comitato d'amministrazione composto di sei membri. Il direttore generale e' nominato per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri. Egli presiede il Comitato d'amministrazione.

[2]I membri del Comitato d'amministrazione sono, con le stesse forme, nominati per decreto Reale e restano in carica fino all'attuazione dell'ordinamento definitivo.

[3]Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, si stabiliranno lo stipendio e le indennita' del direttore generale, nonche' le indennita' dei membri del Comitato d'amministrazione.

[4]L'ufficio di direttore generale e quello di membro del Comitato di amministrazione sono incompatibili con qualunque carica parlamentare.

[5]Su proposta del direttore generale, il ministro dei lavori pubblici designa il membro del Comitato di amministrazione che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

[6]Il direttore generale puo' delegare a membri del Comitato di amministrazione e, col parere di questo, a funzionari dipendenti, alcune delle facolta' che gli sono riservate dai vigenti ordinamenti.

Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art4 · fonte del testo