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[1]In allegato al disegno di legge per l'assestamento del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 sara' presentato all'approvazione del Parlamento il bilancio delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato per l'esercizio stesso.

[2]Le somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa sono versate alle sezioni di Regia tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia. Queste somme sono tenute in conto corrente speciale distinto da quello attuale del tesoro dello Stato. Il direttore generale dell'esercizio di Stato avra' facolta' di fare prelevamenti sul detto conto corrente speciale, mediante assegni vistati dal delegato del tesoro presso la sezione di tesoreria.

[3]La differenza fra le entrate e le spese dell'esercizio delle ferrovie e' liquidata mensilmente o portata in conto entrato del bilancio dello Stato.

[4]Fino all'approvazione del bilancio la nuova Amministrazione prelevera' dai prodotti le somme occorrenti per provvedere alle spese ordinarie di esercizio, comprese quelle attualmente a carico dei tre fondi di riserva.

Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art6 · fonte del testo