Art. 7
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[1]E'assegnato all'Amministrazione delle ferrovie di Stato un fondo di dotazione di magazzino, costituito dal valore delle scorte di materiale e di oggetti di consumo in corso di approvvigionamento ed in carico ai magazzini dell'esercizio al 1° luglio 1905 e riconsegnati agli effetti delle convenzioni approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), e dei materiali in corso di approvvigionamento ed in carico ai magazzini dei fondi speciali istituiti in base alle convenzioni stesse.
[2]Con la legge di approvazione del bilancio sara' stabilito l'ammontare definitivo di questo fondo, il quale ha gestione propria. Il rendiconto del fondo di dotazione di magazzino e' allegato al consuntivo del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
