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[1]All'Amministrazione delle ferrovie di Stato e' aperto dal tesoro sui fondi della tesoreria provinciale un conto corrente in contabilita' speciale fino alla concorrenza di otto milioni di lire.

[2]L'Amministrazione si puo' valere di questo credito per le provviste di materie ed oggetti di consumo deliberate dal Comitato d'amministrazione e approvate dal ministro dei lavori pubblici in eccedenza alla dotazione di cui all'art. 7.

[3]Sulle somme prelevato sul conto corrente nel limite degli otto milioni sara' pagato l'interesse medio vigente sui buoni del tesoro.

[4]Le somme prelevate dovranno essere restituite al conto non appena il fondo di dotazione del magazzino sia ricondotto allo stato normale.

Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art8 · fonte del testo