Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il ministro del tesoro, su proposta di quello dei lavori pubblici, provvedera' all'Amministrazione delle ferrovie di Stato la somma di L. 65 milioni da servire nell'esercizio finanziario 1905-906:

  • a)per lavori, forniture, trasporti ed altro occorrenti pel primo impianto della nuova Amministrazione;
  • b)per la continuazione ed il saldo dei lavori e delle forniture in corso al 1°luglio 1905 sulle linee assunte in esercizio dallo Stato;
  • c)per integrare la nuova Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee e del materiale al 30 giugno 1905, salvo rivalsa verso le Societa' esercenti;
  • d)per forniture di materiale disposte fino al 30 giugno 1905, o da disporsi dopo il 1° luglio 1905, sia in relazione agli aumenti di traffico verificatisi negli esercizi finanziari 1903-904 e 1904-905, sia in sostituzione del materiale noleggiato;
  • e)per provviste, in aumento del patrimonio, di materiale fisso, rotabile e di esercizio, di materiale metallico di armamento occorrente per nuovi binari, e di macchinario di officina, per i miglioramenti sulle linee e per quelli del materiale che ne aumentino il valore, per nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli esistenti, per noleggio di materiale rotabile, e in genere per qualunque spesa urgente di lavori e provviste di carattere patrimoniale.

[2]Per la provvista dei fondi occorrenti l'Amministrazione del tesoro e' autorizzata ad assumere mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti all'interesse annuo del 3.75 per cento netto per i primi cinque anni, e del 3.50 per gli anni successivi ammortizzabili in 40 anni.

[3]Le somme prese a mutuo saranno inscritte nel bilancio dello Stato e le annualita' necessarie per la loro estinzione e relativi interessi saranno inscritte, a partire dall'esercizio finanziario 1906-907, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, al quale saranno rimborsate dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art9 · fonte del testo