Art. 9
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[1]Il ministro del tesoro, su proposta di quello dei lavori pubblici, provvedera' all'Amministrazione delle ferrovie di Stato la somma di L. 65 milioni da servire nell'esercizio finanziario 1905-906:
- a)per lavori, forniture, trasporti ed altro occorrenti pel primo impianto della nuova Amministrazione;
- b)per la continuazione ed il saldo dei lavori e delle forniture in corso al 1°luglio 1905 sulle linee assunte in esercizio dallo Stato;
- c)per integrare la nuova Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee e del materiale al 30 giugno 1905, salvo rivalsa verso le Societa' esercenti;
- d)per forniture di materiale disposte fino al 30 giugno 1905, o da disporsi dopo il 1° luglio 1905, sia in relazione agli aumenti di traffico verificatisi negli esercizi finanziari 1903-904 e 1904-905, sia in sostituzione del materiale noleggiato;
- e)per provviste, in aumento del patrimonio, di materiale fisso, rotabile e di esercizio, di materiale metallico di armamento occorrente per nuovi binari, e di macchinario di officina, per i miglioramenti sulle linee e per quelli del materiale che ne aumentino il valore, per nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli esistenti, per noleggio di materiale rotabile, e in genere per qualunque spesa urgente di lavori e provviste di carattere patrimoniale.
[2]Per la provvista dei fondi occorrenti l'Amministrazione del tesoro e' autorizzata ad assumere mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti all'interesse annuo del 3.75 per cento netto per i primi cinque anni, e del 3.50 per gli anni successivi ammortizzabili in 40 anni.
[3]Le somme prese a mutuo saranno inscritte nel bilancio dello Stato e le annualita' necessarie per la loro estinzione e relativi interessi saranno inscritte, a partire dall'esercizio finanziario 1906-907, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, al quale saranno rimborsate dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
