[1]E' approvato per il R. opificio dello pietre dure in Firenze il ruolo organico del personale secondo la tabella F annessa alla presente legge.

[2]Al personale stesso sono applicabili le disposizioni dell'art. 12 della presente legge; per gli uffici di direttore, cassiere-economo, aiuto direttore e segretario sono applicabili le disposizioni dell'art. 25.

[3]Il direttore dell'opificio sara' nominato dal Re su proposta del ministro della pubblica istruzione, udito il parere della sezione II del Consiglio superiore di belle arti.

[4]Il personale amministrativo e quello delle officine e di servizio sara' nominato dal ministro, sentito il parere del direttore dell'opificio.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art26 · fonte del testo