[1]A cominciare dall'anno scolastico 1912-913 le tasse scolastiche per gli Istituti di belle arti e di musica sono fissate secondo le tabelle D, E annesse alla presente legge.

[2]Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno fissate le norme e i criteri per la dispensa dal pagamento delle tasse a favore dei giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica, nonche' per le propine da assegnarsi agli esaminatori.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art27 · fonte del testo