[1]Al concorso per i posti di professore degli Istituti, di cui all'art. 1, non sono ammessi coloro che abbiano meno di 21 anni di eta' o abbiano superato i Nel bando di concorso saranno indicati i titoli per l'ammissione e il programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di possedere estese e sicure cognizioni della materia che debbono insegnare.

[2]Per le cattedre di lettere italiane e di storia generale e' titolo necessario la laurea in lettere.

[3]Per le cattedre di architettura, a parita' di merito nei concorrenti, sara' titolo di preferenza il diploma di architetto o d'ingegnere civile conseguito in una scuola di applicazione per gli ingegneri o di professore di disegno architettonico ottenuto in un Istituto di belle arti.

[4]Per le cattedre di storia dell'arte, e storia generale a parita' di merito nei concorrenti, sara' titolo di preferenza il diploma conseguito nelle RR. scuole di archeologia o di storia dell'arte medioevale o moderna.

[5]E' in facolta' del ministro di coprire i posti d'insegnante di storia dell'arte nelle RR. accademie e nei RR. Istituti di belle arti, con incaricati che saranno retribuiti con assegno di lire duemilacinquecento.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art5 · fonte del testo