La nomina ai posti di professori negli Istituti di belle arti e di musica si fa in seguito a concorso per titoli oppure per titoli e per esame. La nomina e' fatta, la prima volta, per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, da accertarsi nel modo indicato dall'art. 13, il professore viene confermato stabilmente, o pure esonerato.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art4 · fonte del testo