Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Per l'attuazione del piano sono prestabiliti i seguenti termini:
[2]Per la prima zona.
[3]Pei piani gia' esecutivi sono mantenuti i termini fissati dai rispettivi decreti reali.
[4]Per tutti gli altri piani di questa zona, compresi nel piano generale, e' assegnato il termine di anni 25 dalla pubblicazione della presente legge, fatta eccezione per la parte del piano del Verziere, via San Pietro in Gessate e adiacenze gia' contemplate da quello precedente, approvato con R. decreto 29 aprile 1888, per la quale viene mantenuto il termine gia' assegnato e scadente al 29 aprile 1913.
[5]Per la seconda zona.
[6]E' mantenuto il termine fissato dalla legge 11 luglio 1889, n. 6210, serie 3ª, salvo par la parte che si riferisce alla lottizzazione delle sedi ferroviarie che verranno abbandonate, per la quale e' assegnato un termine di anni 20 dalla pubblicazione della presente legge.
[7]Per la terza zona.
[8]E' assegnato il termine di anni trenta a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 16 agosto 1912 al 10 settembre 1920
