Che approva il piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della citta' di Milano

Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 agosto 2002, n. 166

3

La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

Testo in vigore dal 30 giugno 2002 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2002

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1920 al 30 giugno 2002. 216 parole tolte in 9 capoversi.

tolto: Per l'attuazione del piano sono prestabiliti i seguenti termini:

tolto: Per la prima zona.

tolto: Pei piani gia' esecutivi sono mantenuti i termini fissati dai rispettivi decreti reali.

tolto: Per tutti gli altri piani di questa zona, compresi nel piano generale, e' assegnato il termine di anni 25 dalla pubblicazione della presente legge, fatta eccezione per la parte del piano del Verziere, via San Pietro in Gessate e adiacenze gia' contemplate da quello precedente, approvato con R. decreto 29 aprile 1888, per la quale viene mantenuto il termine gia' assegnato e scadente al 29 aprile 1913.

tolto: Per la seconda zona.

tolto: E' mantenuto il termine fissato dalla legge 11 luglio 1889, n. 6210, serie 3ª, salvo par la parte che si riferisce alla lottizzazione delle sedi ferroviarie che verranno abbandonate, per la quale e' assegnato un termine di anni 20 dalla pubblicazione della presente legge. 2

tolto: Per la terza zona.

tolto: E' assegnato il termine di anni trenta a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: --------------- AGGIORNAMENTO 82) La L. 14 agosto 1920, n. 1156 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 12 luglio 1912, n. 866, per l'esecuzione delle opere comprese nella seconda zona del piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della citta' di Milano, e' prorogato fino al 16 agosto 1942".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 agosto 2002, n. 166

    La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

urn:nir:stato:legge:1912-07-12;866~art3 · fonte del testo