Che approva il piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della citta' di Milano

Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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[1]Per l'attuazione del piano sono prestabiliti i seguenti termini:

[2]Per la prima zona.

[3]Pei piani gia' esecutivi sono mantenuti i termini fissati dai rispettivi decreti reali.

[4]Per tutti gli altri piani di questa zona, compresi nel piano generale, e' assegnato il termine di anni 25 dalla pubblicazione della presente legge, fatta eccezione per la parte del piano del Verziere, via San Pietro in Gessate e adiacenze gia' contemplate da quello precedente, approvato con R. decreto 29 aprile 1888, per la quale viene mantenuto il termine gia' assegnato e scadente al 29 aprile 1913.

[5]Per la seconda zona.

[6]E' mantenuto il termine fissato dalla legge 11 luglio 1889, n. 6210, serie 3ª, salvo par la parte che si riferisce alla lottizzazione delle sedi ferroviarie che verranno abbandonate, per la quale e' assegnato un termine di anni 20 dalla pubblicazione della presente legge. ((2))

[7]Per la terza zona.

[8]E' assegnato il termine di anni trenta a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.

[9]--------------- AGGIORNAMENTO 82) La L. 14 agosto 1920, n. 1156 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 12 luglio 1912, n. 866, per l'esecuzione delle opere comprese nella seconda zona del piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della citta' di Milano, e' prorogato fino al 16 agosto 1942".

Testo in vigore dal 10 settembre 1920 al 30 giugno 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1920

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1912 al 10 settembre 1920. 57 parole aggiunte in 3 capoversi.

… la quale e' assegnato un termine di anni 20 dalla pubblicazione della presente legge. aggiunto: 2

E' assegnato il termine di anni trenta a decorrere dalla pubblicazione della presente leggeaggiunto: .

aggiunto: --------------- AGGIORNAMENTO 82) La L. 14 agosto 1920, n. 1156 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 12 luglio 1912, n. 866, per l'esecuzione delle opere comprese nella seconda zona del piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della citta' di Milano, e' prorogato fino al 16 agosto 1942".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-07-12;866~art3 · fonte del testo