Art. 21
[1]Le escavazioni che si rendessero necessarie nei porti di 4ª classe potranno, a richiesta dei comuni, essere fatte eseguire dagli stessi accollatari della scavazione dei porti della provincia, per i quali provvede lo Stato.
[2]L'importo dei lavori occorrenti, che dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni dei contratti vigenti con lo Stato, sara' dai comuni pagato direttamente agli appaltatori.
[3]All'eseguimento dei lavori indicati dallo art. 17 sara' provveduto a cura del comune o delle associazioni di comuni interessati sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio del genio civile.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva