Art. 28
L'approvazione dei progetti di nuove opere straordinarie da costruirsi in porti di 4ª classe, fatta con decreto del Ministero dei lavori pubblici, dopo udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una dichiarazione di utilita' pubblica.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva