Art. 28

L'approvazione dei progetti di nuove opere straordinarie da costruirsi in porti di 4ª classe, fatta con decreto del Ministero dei lavori pubblici, dopo udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una dichiarazione di utilita' pubblica.

Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art28 · fonte su Normattiva