Art. 38

Per le opere in costruzione nei porti ora di 4ª classe, i comuni piu' interessati avranno facolta' di promuovere la costituzione di Consorzi fra i comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto, con le stesse norme stabilite dalla presente legge.

Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art38 · fonte su Normattiva