Art. 38
Per le opere in costruzione nei porti ora di 4ª classe, i comuni piu' interessati avranno facolta' di promuovere la costituzione di Consorzi fra i comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto, con le stesse norme stabilite dalla presente legge.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva