Art. 12
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]La Commissione di cui all'art. 26, puo':
- a)ordinare che il reimpiego avvenga in forme diverse da quelle previste al comma a) del precedente articolo, qualora esistano per cio' gravi motivi di pubblico interesse;
- b)escludere il reimpiego quando manifestamente risulti che non sia utile o possibile.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva