Art. 26
[2]Il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione dell'indennita' e su ogni altra controversia sorta in applicazione del presente testo unico e' pronunciato da Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra composte di tre membri di cui uno, che presiede, viene scelto annualmente dal ministro di grazia e giustizia tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello o parificato e, in mancanza, fra quelli aventi il grado di giudice. Gli altri due sono scelti di caso in caso dal presidente della Commissione, uno tra persone esperte della materia sulla quale verte il giudizio, non aventi qualita' di pubblico funzionario, comprese nei ruoli che saranno all'uopo formati dalle deputazioni provinciali delle regioni interessate, e uno tra i funzionati tecnici dello Stato, compresi nei ruoli, che saranno all'uopo formati dagl'intendenti di finanza.
[3]Il presidente della Commissione potra', ove risulti necessario per il regolare funzionamento della Commissione stessa, integrare il ruolo degli esperti formato dalla Deputazione provinciale chiamando a farne parte altre persone idonee.
[4]Il ministro di grazia e giustizia nomina pure, ove occorra, un presidente supplente scegliendolo fra i magistrati col grado di giudico.
[5]La Commissione, prima di pronunciare il giudizio, deve tentare la conciliazione fra le parti; ove questa riesca, l'accordo e' soggetto ad omologazione.
[6]In ogni caso, la Commissione deve indicare la persona cui deve essere corrisposta la indennita', salvo i casi previsti dall'articolo successivo.
[7]Quando la domanda di risarcimento sia in valore superiore alle L. 500.00 il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione delle indennita' e su ogni altra controversia, sorta in applicazione del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni, e' di competenza della Commissione superiore di Venezia.
[8]L'accennato limite di L. 500.000 deve intendersi globalmente per tutte le domande di risarcimento presentate dallo stesso danneggiato.
[9]Il criterio di cui al precedente comma di questo articolo si applica anche per l'approvazione dei concordati superiori alle L. 500.000 demandata al Ministero per le terre liberate ai termini dell'art. 2 del citato decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2422.
[10]Il decreto di approvazione deve essere emesso, di concerto col Ministero del tesoro ed inteso il parere di una speciale Commissione costituita presso il Ministero delle terre liberate, innanzi alla quale il, danneggiato avra' diritto di essere sentito e potra' proporre i mezzi di istruttoria che ritenesse del caso.
[11]Le indennita' per i membri della detta Commissione e di quella superiore di Venezia saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate.
[12]((I presidenti delle Commissioni, anche scaduto l'anno per il quale vennero nominati, continueranno ad esercitare le loro funzioni sino a quando non verranno di fatto sostituiti dai nuovi nominati)).
Testo vigente dal 19 gennaio 1926, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva