Art. 12

[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]La Commissione di cui all'art. 26, puo':

  • a)ordinare che il reimpiego avvenga in forme diverse da quelle previste al comma a) del precedente articolo, qualora esistano per cio' gravi motivi di pubblico interesse;
  • b)escludere il reimpiego quando manifestamente risulti che non sia utile o possibile.

Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art12 · fonte su Normattiva