Art. 17
[1](Art. 16 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).
[2]Poi reimpiego previsto dall'art. 11, quando le cose perdute, distrutte o deteriorate sieno comuni a piu' persone, e' decisiva la maggioranza dei comproprietari, calcolata secondo l'art. 678, 1° capoverso, del Codice civile. Ove pero' la maggioranza si opponga al reimpiego, gli altri comproprietari possono acquistarne la quota pagandone il valore, tenuto conto dello stato in cui si trova la cosa al momento dell'acquisto.
[3]Se i comproprietari disposti ad acquistare le quote degli opponenti sieno piu', l'acquisto sara' fatto da essi in comune, in proporzione delle rispettive quote, salvo accordo contrario.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva