Art. 16
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]L'indennita' per danni alla persona o alle cose non puo' essere ceduta, ne' pignorata, salvo le disposizioni dell'art. 592 del codice di procedura civile e salvo i casi di delegazione della indennita' agli Istituti, che mediante mutui fondiari anticipino i fondi per la ricostituzione degli immobili.
[3]La Commissione, indicata nell'art. 26, puo' tuttavia consentire la cessione di tutta o di parte della indennita', se concorrano evidenti e gravi ragioni di convenienza.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva