Art. 18
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]Qualora, nel termine da fissare col decreto di cui all'art. 29, l'avente diritto non faccia domanda di risarcimento o non provveda alla ricostruzione o alla riparazione, l'usufruttuario, l'usuario o il creditore ipotecario o chirografario, il cui titolo sia anteriore al momento del danno, possono sostituirsi ad esso nel diritto di avvalersi dei benefici del presente testo unico. In tal caso spetta alla Commissione, di cui all'art. 26, stabilire a chi debba rimanere in proprieta' l'immobile riparato o ricostruito e come si contemperino e si risolvano i diritti reali gravanti sullo stabile danneggiato o distrutto.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva