Art. 24
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]E' data facolta' al danneggiato di fare accertare mediante accesso o perizia giudiziaria, anche senza, contraddittorio, lo stato dei beni deteriorati o distrutti, allo scopo di conservarne la prova agli effetti del presente testo unico.
[3]Tale accertamento sara' fatto o disposto dal presidente del tribunale, da un giudice da lui designato o dal pretore, nella cui giurisdizione si trovano i beni. I detti magistrati possono anche delegare per l'accesso altre autorita' governative ed avvalersi per le perizie degli ufficiali del genio militare.
[4]L'accertamento potra' esser fatto anche mediante una descrizione presentata dal danneggiato all'ufficio competente del genio civile o del genio militare o da esso, previo riscontro, vistata.
[5]L'istanza e gli atti dell'accesso e della perizia giudiziaria nonche' la descrizione ed il visto suindicati sono redatti in esenzione dalle tasse di registro e bollo. Questa esenzione e' estesa a tutti gli altri mezzi di prova a cui il danneggiato creda di ricorrere. Sono inoltre gratuiti il riscontro ed il visto della descrizione suddetta.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva