Art. 34
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239)
[2]L'Unione edilizia nazionale e' autorizzata ad estendere la propria azione nei paesi danneggiati dalla guerra.
[3]Le norme e le modalita' per lo svolgimento della suddetta azione, saranno stabilite dal ministro dei lavori pubblici con esclusione di qualsiasi procedimento coattivo nei riguardi dei danneggiati e di qualsiasi privilegio in confronto di altre imprese.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva