Art. 34

[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239)

[2]L'Unione edilizia nazionale e' autorizzata ad estendere la propria azione nei paesi danneggiati dalla guerra.

[3]Le norme e le modalita' per lo svolgimento della suddetta azione, saranno stabilite dal ministro dei lavori pubblici con esclusione di qualsiasi procedimento coattivo nei riguardi dei danneggiati e di qualsiasi privilegio in confronto di altre imprese.

Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art34 · fonte su Normattiva