Art. 87
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[1]Sono soggetti ad una multa di lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:
- a)che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purche' in questo ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;
- b)che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;
- c)che tentano di partire senza il permesso della dogana.
[2]E' soggetto alla stessa multa chi istituisce depositi nella zona di vigilanza, senza il prescritto permesso o non ne adempia le condizioni.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 17 settembre 1919 · versione 0 su Normattiva