Art. 87

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[1]Sono soggetti ad una multa di lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

  • a)che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purche' in questo ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;
  • b)che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;
  • c)che tentano di partire senza il permesso della dogana.

[2]E' soggetto alla stessa multa chi istituisce depositi nella zona di vigilanza, senza il prescritto permesso o non ne adempia le condizioni.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 17 settembre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art87 · fonte su Normattiva