Art. 87
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[1]Sono soggetti ad una multa di lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:
- a)che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purche' in questo ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;
- b)che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;
- c)che tentano di partire senza il permesso della dogana.
[2]E' soggetto alla stessa multa chi istituisce depositi nella zona di vigilanza, senza il prescritto permesso o non ne adempia le condizioni. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
8Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Articoli 87, 88 e 89. - Contravvenzioni disciplinari".
Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 26 novembre 1921 · versione 9 su Normattiva