Art. 87
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[1]Sono soggetti ad una multa di lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:
- a)che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purche' in questo ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;
- b)che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;
- c)che tentano di partire senza il permesso della dogana.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Articoli 87, 88 e 89. - Contravvenzioni disciplinari".
Regio Decreto 3 novembre 1921, n. 1611
9Il Regio Decreto 3 novembre 1921, n. 1611 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' concesso condono per le contravvenzioni, commesse fino alla data del presente decreto, previste dai seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Art. 87, 88 e 89. - Contravvenzioni disciplinari".
Testo vigente dal 26 novembre 1921 al 14 ottobre 1923 · versione 10 su Normattiva